Lo statuto
FONDAZIONE «IL TALENTO ALL’OPERA» – Ente filantropico
CAPO I
Costituzione, scopi e mezzi della Fondazione
ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1. È costituita la fondazione del Terzo settore denominata “IL TALENTO ALL’OPERA” Ente filantropico, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo settore).
2. La Fondazione persegue, a livello nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge. Si osserva quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo settore.
4. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione «IL TALENTO ALL’OPERA – Ente filantropico».
5. La Fondazione ha sede nel Comune di Pisa.
ART. 2) FINALITÀ DELLA FONDAZIONE
1. La Fondazione ha la finalità di intraprendere iniziative per valorizzare, anche nella prospettiva dell’uguaglianza delle opportunità, il talento e il merito, fondati su competenze di qualità e sull’impegno personale, quali motori di sviluppo della mobilità sociale e risorsa fondamentale per contribuire a risolvere le sfide di sostenibilità e di equità che il pianeta sta affrontando, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione italiana.
2. La Fondazione, a tale scopo, promuove e sostiene progetti attinenti alle questioni strategiche per il futuro sostenibile del pianeta, quali il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, l’equità e l’inclusione sociale, i nuovi scenari di relazioni internazionali, la salute, lo sviluppo e l’accessibilità delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche, i big data e il loro l’impatto sui sistemi economici, l’equità intergenerazionale e le pari opportunità.
3. La Fondazione è impegnata a creare le condizioni affinché il talento e il merito possano trovare occasioni per essere messi “all’opera”, attraverso il loro riconoscimento e sostegno nel percorso formativo e di ricerca di studenti e giovani ricercatori, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei contesti di origine.
4. La Fondazione favorisce, altresì, la costruzione di contesti di ricerca avanzati e attenti ai fabbisogni di innovazione delle istituzioni pubbliche e private, in cui le competenze dei giovani possano formarsi e il talento possa essere messo “all’opera” per lo sviluppo del Paese.
5. La Fondazione riconosce la Scuola Superiore Sant’Anna quale interlocutore principale e partner privilegiato nel raccogliere queste sfide, in quanto punto di riferimento nazionale dove il “talento” è messo all’opera per creare sviluppo economico e sociale e dove il merito rappresenta il lievito della capacità di innovazione e di impatto sociale positivo.
6. La Fondazione, nella prospettiva del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove la convergenza di risorse progettuali fra il settore pubblico e il settore privato, al fine di creare uno “spazio condiviso” di progettazione ad alto valore aggiunto e di impatto sociale positivo, nel quale sviluppare strategie comuni.
ART. 3) ATTIVITÀ
1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall’articolo 5 del Codice del Terzo settore:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) formazione universitaria e post-universitaria;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
f) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni culturali, formativi o lavorativi;
g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle pari opportunità;
h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. In particolare, la Fondazione promuove la formazione di talenti, supporta la ricerca applicata e concorre al finanziamento della c.d. terza missione della Scuola Superiore Sant’Anna, anche in partenariato con altre università e istituzioni di ricerca e formazione. La Fondazione può, fra l’altro, incrementare le dotazioni infrastrutturali – immobiliari, mobiliari o immateriali – con particolare attenzione alle strutture di residenzialità per gli allievi e i docenti.
3. La Fondazione formula proposte e promuove iniziative per rafforzare il sistema pisano della ricerca e della formazione, in sinergia con la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa.
4. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo settore.
5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore.
ART. 4) MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
1. Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:
a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo e accrescerlo a sostegno delle erogazioni;
b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;
c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;
e) acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili, nonché condurli in locazione al fine di metterli a disposizione della Scuola Superiore Sant’Anna nello svolgimento delle funzioni di istituzione universitaria pubblica, anche in partenariato con altre università e istituzioni di ricerca e formazione, per le finalità di cui al presente statuto e in coerenza con il programma annuale;
f) stipulare accordi e convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività e avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;
g) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;
h) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire uno rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima e i suoi interlocutori;
i) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;
j) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;
k) concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;
l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
CAPO II
Principi di gestione, patrimonio e contabilità della Fondazione
ART. 5) PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE
1. Ai fini di cui all’art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:
a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale e approva il programma di cui all’art. 8;
b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del Programma annuale per il talento all’opera; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente – di beni o servizi, anche di investimento.
ART. 6) PATRIMONIO
1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
c) dalle elargizioni fatte da enti pubblici o privati o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio.
2. È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 10 del Codice del Terzo settore.
3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 7) FONDO DI GESTIONE
1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
a) dai proventi derivanti dall’investimento del patrimonio;
b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;
d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o dai Partecipanti;
e) dai ricavi provenienti delle attività di interesse generale o dalle attività secondarie e strumentali;
f) dalle raccolte fondi di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore.
2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.
ART. 8) PROGRAMMA ANNUALE PER IL «TALENTO ALL’OPERA»
1. Il Programma annuale per il talento all’opera è il documento di indirizzo fondamentale dell’attività della Fondazione.
2. Il Programma è approvato dall’Assemblea di indirizzo, su proposta del Consiglio di amministrazione, formulata d’intesa con il Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna (di seguito, Rettore).
3. Il Programma contiene l’indicazione dei progetti prioritari verso i quali saranno indirizzate le erogazioni, con l’individuazione dei tempi di realizzazione, delle modalità di raccolta delle risorse necessarie e delle forme di erogazione delle stesse.
4. L’intesa con il Rettore è condizione per l’approvazione, da parte dell’Assemblea di indirizzo, del Programma.
5. Il Programma ha durata annuale e può contenere anche una proiezione pluriennale; può altresì essere aggiornato dal Consiglio di amministrazione, ove se ne verifichi le necessità.
ART. 9) ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio riferito all’anno precedente.
3. Può essere un bilancio preventivo dal Consiglio di amministrazione, di norma, entro l’esercizio precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio preventivo è approvato in coerenza con il Programma annuale per il talento all’opera.
4. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono redatti nelle forme previste dall’art. 13 del Codice del Terzo settore. In particolare, la relazione di missione illustra la coerenza fra il bilancio e la programmazione annuale.
5. Il Consiglio di amministrazione documenta, nel bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui 3, comma 6 del presente statuto.
ART. 10) BILANCIO SOCIALE
1. La Fondazione, al fine incrementare il coinvolgimento degli stakeholder, l’efficacia della propria attività e la rendicontazione verso l’esterno, adotta un bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali e nel rispetto dell’art. 39 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell’ente.
2. La Fondazione promuove l’adozione di forme di misurazione dell’impatto sociale delle proprie attività e ne dà conto nel bilancio sociale.
3. Entro il mese di giugno, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio sociale dell’anno precedente.
ART. 11) TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l’interno sia verso l’esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web.
2. Il Consiglio di amministrazione adotta proprie linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate.
CAPO III
Organi della Fondazione
ART. 12) ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea di indirizzo;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente;
d) l’Organo di controllo.
2. La Fondazione si ispira al modello delle fondazioni di partecipazione e, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del Codice del Terzo settore, attribuisce all’Assemblea di indirizzo, costituita dai soggetti di cui all’art. 13, alcune competenze di cui all’art. 25, comma 1 del Codice del Terzo settore medesimo, come meglio in seguito individuate.
ART. 13) FONDATORI, PARTECIPANTI E SOSTENITORI
1. Sono Fondatori i soggetti che, indicati nell’atto costitutivo, hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione. I Fondatori assumono l’obbligo di contribuire, annualmente, all’attività della Fondazione versando una quota di diecimila euro, da destinare ai progetti individuati nel Programma annuale per il talento all’opera.
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall’Assemblea di indirizzo, anche con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
3. Le persone giuridiche pubbliche possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a condizione che non esercitino attività di direzione, coordinamento o controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio di amministrazione, sentito l’Organo di controllo, assicura il rispetto di tale previsione.
4. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
5. Le modalità e i termini per il versamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono identificate dal Consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato versamento della quota annuale di cui ai commi 1 e 2, decorsi dodici mesi dal termine previsto, il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza dalla qualifica di Fondatore o di Partecipante.
7. I Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono gli scopi della Fondazione e decidono di contribuirvi liberamente nelle forme concordate con la Fondazione medesima.
8. Le istanze per divenire Partecipanti sono presentate al Consiglio di amministrazione, che delibera entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
9. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni tempo, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi organi, senza poter vantare diritti sul patrimonio della Fondazione medesima. A decorrere dalla comunicazione, cessano gli obblighi assunti nei confronti della Fondazione derivanti dal presente statuto.
ART. 14) ASSEMBLEA DI INDIRIZZO
1. L’Assemblea di indirizzo è composta dai Fondatori e dai Partecipanti. Partecipa, con voto consultivo, il Rettore. Possono essere altresì invitati a partecipare i Sostenitori.
2. L’Assemblea di indirizzo delinea gli obiettivi strategici dell’attività della Fondazione.
3. Spetta all’Assemblea di indirizzo, in particolare:
a) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Programma annuale per il talento all’opera;
b) eleggere e revocare il Consiglio di amministrazione;
c) eleggere i componenti dell’Organo di controllo, sia monocratico sia collegiale;
d) determinare l’eventuale compenso degli organi della Fondazione, nel limite di quanto stabilito dalla legge;
e) approvare il bilancio di esercizio e, ove adottato, il bilancio di previsione proposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 9;
f) approvare le modifiche statutarie;
g) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
h) deliberare sulle quote annuali a carico di Fondatori e Partecipanti;
i) svolgere ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.
4. L’Assemblea si riunisce almeno una volte all’anno.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
ART. 15) CONVOCAZIONE, QUORUM E NORME DI FUNZIONAMENTO
1. L’Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione – tramite posta elettronica – su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea medesima, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre giorni prima della data fissata.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora dell’adunanza.
3. Ciascun Fondatore o Partecipante, diverso dalle persone fisiche, partecipa mediante un soggetto, persona fisica, designato dal legale rappresentante dell’ente.
4. Ciascun membro dell’Assemblea può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all’ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di altri due membri dell’Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.
5. L’Assemblea si riunisce validamente qualsiasi sia il numero dei presenti, intervenuti personalmente o per delega.
6. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, intervenuti personalmente o per delega, ferma la necessità del voto favorevole della maggioranza dei fondatori presenti personalmente o per delega. Quando all’ordine del giorno vi siano questioni di cui all’art. 14, comma 3, lett. f) e g), è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea, intervenuti personalmente o per delega, ferma la necessità del voto favorevole della maggioranza dei fondatori.
ART. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo amministrativo della Fondazione e agisce, nell’ambito dello statuto e delle delibere dell’Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.
2. Il Consiglio di amministrazione pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell’Assemblea di Indirizzo.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione, in particolare:
a) eleggere, nel suo seno, il Presidente e il Vicepresidente;
b) predisporre, per l’approvazione da parte dell’Assemblea, la proposta di Programma annuale per il talento all’opera, nonché il bilancio preventivo, ove adottato, e il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
c) approvare l’eventuale organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale;
d) deliberare la eventuale nomina di un segretario generale, ai sensi dell’art. 18 del presente statuto;
e) delibera sull’ammissione di nuovi Partecipanti.
4. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
a) un numero pari di membri eletti dall’Assemblea, compreso fra un minimo di sei e un massimo di dieci, stabilito dall’Assemblea medesima; di questi, in ogni caso, i Fondatori hanno diritto a designare in loro rappresentanza un membro, in ragione di uno per ciascuno;
b) un membro designato dal Rettore, anche fra soggetti esterni alla Fondazione.
5. Il Rettore è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.
7. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, e i suoi membri solo rieleggibili.
8. Nel caso in cui un seggio si renda vacante, il Consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione di un membro, salva la ratifica da parte della prima Assemblea di indirizzo successiva alla cooptazione. Nel caso in cui il seggio vacante sia quello la cui designazione spetta al Rettore, il Presidente richiede immediatamente al Rettore la designazione di un nuovo membro. I sostituti rimangono in carica per la parte residua del mandato.
9. Nel caso in cui due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione cessino dall’incarico contestualmente, decade l’intero Consiglio di amministrazione e si provvede alla sua rinnovazione.
10. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della propria attività avanti all’Assemblea di indirizzo che può revocarlo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lett. b) dello Statuto.
ART. 17) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea di indirizzo.
2. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di amministrazione che l’ha eletto.
Nelle more dell’elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi della Fondazione, compie tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.
4. In caso di morte, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.
ART. 18) IL SEGRETARIO GENERALE
1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario generale. Il Consiglio di amministrazione ne determina i poteri e l’inquadramento giuridico ed economico.
ART. 19) RIUNIONI IN AUDIO O VIDEO CONFERENZA
1. Le riunioni dell’Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.
ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO
1. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.
2. L’organo di controllo monitora sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.
3. L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall’Assemblea di indirizzo.
4. I membri dell’Organo di controllo sono eletti dell’Assemblea di indirizzo fra gli iscritti al registro dei revisori legali.
5. L’Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea di indirizzo.
6. L’Organo di controllo resta in carica per tre esercizi.
7. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Gli accertamenti eseguiti dall’Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.
9. Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell’Organo di controllo, o ad una società di revisione, individuati dall’Assemblea di indirizzo. Al Revisore contabile o alla società all’uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.
ART. 21) LIBRI SOCIALI
1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:
a) il libro dei membri dell’Assemblea di indirizzo, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea di indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione medesimo;
d) il libro dell’Organo di controllo, tenuto a cura dell’Organo di controllo medesimo;
e) il registro dei volontari, di cui all’art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.
2. I membri dell’Assemblea di indirizzo e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.
ART. 22) ELEZIONE ASSEMBLEARE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE
1. L’Assemblea di indirizzo approva, con propria deliberazione adottata con la maggioranza di cui all’art. 15 dello statuto, un regolamento che disciplina l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e dell’Organo di controllo che devono essere nominati dall’assemblea stessa.
CAPO IV
Lavoro e volontariato nella Fondazione
ART. 23) LAVORO
1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.
2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto della previsione di cui al comma 1.
ART. 24) VOLONTARIATO
1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo settore.
2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all’art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
CAPO V
Scioglimento della Fondazione
ART. 25) SCIOGLIMENTO
1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo settore, su indicazione dell’Assemblea di indirizzo, sentito il Rettore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
ART. 26) CLAUSOLA RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore. Per quanto non previsto, e in quanto applicabile, si applicano le norme del codice civile.
ART. 27) NORME TRANSITORIE
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione può cooptare fino a due membri aggiuntivi rispetto ai membri in carica alla data di entrata in vigore della modifica statutaria. I membri così cooptati rimangono in carica per il periodo residuo del mandato in corso alla data di entrata in vigore della modifica statutaria.