Le agevolazioni fiscali
La Fondazione Il Talento all’Opera è un ente filantropico del terzo settore, iscrittosi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nel maggio 2024.
La legge assicura importanti benefici fiscali per coloro che scelgano di sostenere un ente del Terzo settore (ETS). Gli ETS perseguono, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale. È il meccanismo della sussidiarietà fiscale: ogni somma donata a Talento all’opera si trasforma un contributo dato alla crescita della comunità nella quale viviamo.
Tipologia di attività sostenuta | Beneficio fiscale per persone giuridiche |
Ampliamento o rafforzamento dell’attività formative, di ricerca e terza missione |
Art. 83, comma 2, Codice del Terzo settore. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, senza limite. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. |
Recupero beni immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla mafia |
Art. 81, comma 1, Codice del Terzo settore (c.d. Social bonus). Credito d’imposta pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone giuridiche, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
Erogazione a sostegno della manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, anche concessi a soggetti privati |
Credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. I limiti massimi di spettanza del credito d’imposta sono per i Soggetti titolari di Reddito d’Impresa ed Enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. |